Diritto canonico e nullità matrimoniale davanti alla Chiesa
L’Avvocato rotale opera nel settore canonico per le nullità matrimoniali davanti alla Chiesa.
E’ opportuno precisare che nell’accezione di avvocati canonisti o ecclesiastici sono generalmente compresi: gli avvocati rotali, i dottori in diritto canonico, gli esperti, gli approvati ed i patroni stabili.
L’Avvocato Rotale a differenza delle altre categorie sopra descritte è abilitato ad esercitare anche presso i Tribunali Superiori della Chiesa, ovverosia presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana e presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica.
La funzione dell’Avvocato Rotale consiste nel verificare in via preliminare se vi sono le condizioni stabilite dal Diritto Canonico per introdurre una causa di nullità matrimoniale davanti alla Chiesa. Ciò è possibile previo colloquio con l’interessato per ricostruire la sua vicenda matrimoniale. In caso di esistenza dei presupposti di nullità, trattandosi di un processo matrimoniale canonico, saranno necessari mezzi probatori, testimoniali o documentali, al fine di provare in giudizio la fondatezza del capo o dei capi di nullità.
Il fine del processo matrimoniale canonico è la ricerca della verità che viene portata alla luce grazie all’istruttoria della causa.
Alla ricerca della verità collaborano non solo l’Avvocato Rotale, che agisce per l’assistito, ma anche il Giudice Istruttore, il Difensore del Vincolo ed in ultima analisi il Collegio Giudicante che emette la sentenza di nullità.
Il procedimento canonico può essere introdotto parallelamente al giudizio civile di separazione o di divorzio, dato che le rispettive sedi di competenza appartengono la prima alla Chiesa e la seconda allo Stato. Nel giudizio canonico verrà decisa la nullità o meno del matrimonio religioso, mentre in sede civile verranno stabilite le questioni inerenti l’assegno di mantenimento, l’affidamento dei figli, l’assegnazione della casa ed altre eventuali questioni di carattere patrimoniale.